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L'ambito della Gestione Economica

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Una brevissima descrizione dell'ambito della Carità tratta dal documento “Siano una cosa sola perchè il mondo creda”  (pag. 67-68)

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L’amministrazione dei beni economici deve essere curata secondo la loro specifica finalità. A tale scopo si ricorra alla competenza specifica dei laici. Il consiglio per gli affari economici deve essere formato da persone particolarmente qualificate e nello stesso tempo dotate di integrità morale e sensibilità pastorale. Si ponga particolare attenzione alla trasparenza amministrativa, alla puntuale redazione dei bilanci e alla loro pubblicizzazione a tutta la comunità locale. Il consiglio parrocchiale per gli affari economici operi in stretta collaborazione con il consiglio pastorale, allo scopo di realizzare sempre una profonda intesa sulla base di una reale condivisione dei problemi. Al consiglio pastorale viene richiesto il servizio di segnalare tutte le urgenze pastorali a cui si deve dare una risposta finanziaria. In questo settore dell’amministrazione dei beni economici la testimonianza sarà credibile, se sarà sorretta dalla conversione del cuore che si esprime nella libertà, nella ricerca della giustizia e della carità, solidale non solo verso i singoli ma anche verso le comunità*.

L’amministrazione dei beni ecclesiastici è disciplinata dal Codice di Diritto Canonico che definisce la personalità giuridica della parrocchia**, la legale rappresentanza del parroco*** e l’obbligatorietà del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE)****. Inoltre stabilisce che sia i chierici che i laici nell’amministrazione dei beni ecclesiastici sono tenuti «ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto»*****

 

Di conseguenza, secondo la normativa vigente, ogni parrocchia ha il proprio CPAE che mantiene le seguenti funzioni:

 

•    consiglia    il    parroco    nell’amministrazione    della    parrocchia; 

 

•    sensibilizza    i    fedeli    affinché    concorrano    al    sostegno    economico della parrocchia secondo le modalità consuete; 

 

•    redige    il    rendiconto    economico    annuale.

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* Sinodo Diocesano Udinese V, Costituzioni sinodali promulgate da mons. A. Battisti, 27 novembre 1988, 191


** «La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso», CJC can. 515, §3. 

 

*** «Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288», Id, can. 532. 79 «In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici (CPAE) che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532», Id, can. 537. 80 Id, can. 1282.

 

**** 80 Id, can. 1282.

 

 

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